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I documenti per contrarre il matrimonio: il matrimonio sia civile che religioso ha anche un aspetto contrattuale

Il matrimonio ha anche un aspetto "contrattuale" oltre all'aspetto idilliaco e sicuramente più piacevole del ricevimento e del viaggio di nozze.

Sicuramente l' aspetto legale va considerato con molta attenzione sia se ti sposi con rito civile che in chiesa.
Cominciamo con la
promessa di matrimonio.
Innanzitutto i futuri sposi devono diventare "promessi sposi" e per fare ciò devono procurarsi tutti i documenti necessari, elencati in seguito, quindi fissare un appuntamento in Comune per la "promessa di matrimonio".
In questo giorno i fidanzati dichiarano, di fronte all'ufficiale di Stato civile del Comune di residenza (se abitano in comuni diversi possono scegliere indifferentemente quale) di volersi sposare liberamente.
In questa occasione devono essere presenti due testimoni di cui almeno un genitore per affermare che non esistono vincoli di parentela né altri impedimenti al matrimonio. In alternativa, se questo non è possibile, è necessario presentare la copia integrale dell'atto di nascita (da richiedere al proprio Comune di nascita).

Le pubblicazioni

Dal giorno della promessa di matrimonio, sia presso il Comune di residenza che in tutti quelli dove eventualmente i futuri sposi hanno abitato nell'ultimo anno, verranno affisse le pubblicazioni, con nome, cognome, residenza degli sposi e luogo dove verrà celebrato il matrimonio. Le pubblicazioni rimarranno esposte per almeno otto giorni, comprendenti due domeniche successive. A questo punto incomincia il conto alla rovescia: il matrimonio va celebrato entro 180 giorni altrimenti tutto il procedimento della "promessa" deve essere ripetuto.

La lista dei documenti

Documenti per il rito religioso

Oltre ai documenti previsti nel paragrafo relativo al rito civile si aggiungono:
- il certificato di Battesimo, che viene richiesto alla parrocchia dove si è celebrato il battesimo;
- il certificato di Cresima da richiedere alla Parrocchia dove si è svolta, può non essere necessario se il registro parrocchiale ha annotato sul certificato di Battesimo anche la Cresima; è impossibile sposarsi senza, quindi chi dovesse esserne privo, prenda in fretta provvedimenti;
- il Certificato di Stato Libero Ecclesiastico, deve essere presentato solo da chi ha vissuto fuori dalla Diocesi in cui avviene il matrimonio per un periodo di almeno dodici mesi dalla data di compimento dei sedici anni; si tratta di una dichiarazione che si compie davanti a due testimoni nella Parrocchia di residenza e vidimata dalla Curia ;
- l'attestato di partecipazione ai corsi prematrimoniali, si tratta di circa un mese di preparazione morale, spirituale e materiale alla vita di coppia, ritenuto indispensabile dalla maggior parte delle Curie per ottenere il permesso di sposarsi.

Il CORSO PREMATRIMONIALE

Il corso prematrimoniale nelle sue modalità varia da Diocesi a Diocesi, pur mantenendo le caratteristiche dell'obbligo di frequenza, oltrechè di rappresentare una sorta di esigenza "morale" degli sposi I fidanzati possono scegliere di seguire il corso in una delle Parrocchie di provenienza, oppure in una terza a scelta; in caso di particolari impedimenti , quali ad esempio la lontananza, possono anche frequentarli in sedi separate.
Il corso si svolge presso gli uffici parrocchiali, può essere collettivo (con la partecipazione quindi di altre coppie), si tratta di uno/due incontri settimanali per tre/quattro settimane consecutive e si tiene almeno tre mesi prima dalla data fissata per le nozze.
Le materie riguardano prevalentemente aspetti etici, religiosi, psicologici ed educativi della coppia; in qualche caso nelle parrocchie più moderne vengono affrontate anche tematiche collegate all'educazione sessuale. Non ci sono esami da sostenere, salvo il giudizio finale del sacerdote (espresso in occasione del suo consenso alle nozze), che valuta la preparazione spirituale individuale e la maturità conviviale della coppia in procinto di affrontare la vita a due, la libertà di scelta, l'impegno alla reciproca fedeltà coniugale e soprattutto alla procreazione ed all'educazione dei figli.

Una volta raccolti tutti i documenti necessari vengono affisse le pubblicazioni religiose, per otto giorni, comprendenti due domeniche, presso le parrocchie dei due sposi e se diversa presso quella in cui la coppia intende sposarsi.
Successivamente viene rilasciato dal parroco il certificato di avvenuta pubblicazione che insieme a quello delle pubblicazioni civili consente di fissare la data del matrimonio.

Nel caso in cui la coppia voglia sposarsi in una chiesa differente, il parroco che istruisce le pratiche per il matrimonio rilascerà lo stato dei documenti che dovrà venire vidimato dalla Curia (in genere lo trattiene per una settimana circa) prima di consegnarlo al parroco della sede prescelta insieme al certificato civile di avvenute pubblicazioni.

IL RITO RELIGIOSO

In base alle leggi concordatarie che regolano i rapporti fra Stato e Chiesa al giorno d'oggi il rito cattolico assume anche valore civile, contrariamente a ciò che avviene in altri paesi europei dove è necessaria la celebrazione separata per tempi e luoghi tra la cerimonia civile e quella religiosa.
Al termine della cerimonia religiosa, il sacerdote dà lettura di alcuni articoli del Codice Civile che regolano il matrimonio.
Gli effetti civili della cerimonia religiosa hanno validità dal momento della trascrizione dell'atto, richiesta dal parroco entro cinque giorni successivi alla celebrazione.
Nel caso in cui gli sposi abbiano intenzione di usufruire di alcune dichiarazioni a fini civili che la legge consente, quali la separazione dei beni patrimoniali ed eventuale legittimazione dei figli, ecc., dovranno avvertire preventivamente il parroco che provvederà a predisporre l'atto in tale senso.

Leggi & Impedimenti

Il matrimonio comporta una serie di diritti e di doveri regolati dalla Costituzione e dal Codice Civile.

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

- Art. 29: la Repubblica garantisce in diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare.

- Art. 30: è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi d'incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale compatibile con i diritti della famiglia legittima. La legge detta le norme ed i limiti per la ricerca della paternità.

CODICE CIVILE

- Art. 143: diritti e doveri reciproci dei coniugi. Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti ed assumono i medesimi doveri. Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia ed alla coabitazione ( secondo una recente modifica l'obbligo della coabitazione è stato abrogato ). Entrambi i coniugi sono tenuti, ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.

- Art. 143 bis: cognome della moglie. La moglie aggiunge al proprio nome quello del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove nozze.

- Art. 144: indirizzo e residenza della famiglia. I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi, e quelle preminenti della famiglia stessa. A ciascuno dei coniugi spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

- Art. 147: doveri verso i figli. Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione e delle aspirazione dei figli.

- Art. 148: concorso agli oneri. I coniugi devono adempiere l'obbligazione prevista dall'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalinga. Quando i genitori non hanno mezzi, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.

- Art. 159: regime patrimoniale tra i coniugi. Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni regolata dalla sezione III del presente capo art. 177-197).

- Art. 160: diritti inderogabili. Gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio.